20 Maggio 2019
L’annunciata riforma del processo penale è in stand-by stretta nella morsa delle contrapposizioni degli alleati di Governo.
Strettamente collegata – per volontà politica – alla riforma della prescrizione inserita nella l. n. 3 del 2019, ancorché già elaborata dal Ministero della Giustizia, ma non conosciuta.
Nel dettaglio, verrà portata nel Consiglio dei Ministri probabilmente dopo il 26 maggio, data delle elezioni europee.
Non sono chiari i motivi del contrasto tra le forze politiche di Governo, se non quello di collocare la riforma nel più generale conflitto politico e nel bilanciamento con altri provvedimenti delle forze contrapposte.
Qualcosa, tuttavia, è possibile affermare.
In primo luogo, sul piano del metodo. Scartata – giustamente – l’ipotesi della Commissione ministeriale che correva il rischio di una vasta riforma – peraltro necessaria – del processo, il Ministro si è orientato a sondare le organizzazioni dei soggetti della giurisdizione per individuare i punti di dissenso, attorno ad alcuni punti programmatici (i famosi 32) così da far emergere le ipotesi di possibile convergenza, ovvero di no preclusione.
Potrebbe uscirne una proposta di legge delega che incontri una benevola adesione e certamente non una contrarietà.
Sarebbe certamente un ottimo risultato, anche se non sarebbero sicuramente risolti i cronici problemi – strutturali e processuali – della nostra giustizia penale.
L’architrave culturale e politico della riforma dovrebbe essere costituita dalla durata ragionevole del processo, intesa non come definizione temporale, ma come conseguenza – respinta – delle scelte riformatrici che si vorrebbe introdurre.
In questo quadro, l’elemento centrale dovrebbe essere costituito dalla modifica delle regole di giudizio dell’archiviazione e del provvedimento che dispone il giudizio.
Si tratterebbe di “costruire” un filtro che evitando l’ipotesi prognostica si orienti verso una ipotesi positiva legata all’accertamento degli elementi posti a fondamento dell’imputazione.
Si tratterebbe di qualcosa di simile a quanto previsto dall’art. 630 c.p.p. in punto di revisione.
Attorno a questo elemento di base, si muoverebbero una serie di strumenti idonei a decongestionare il carico giudiziario, ovvero tesi ad una loro miglior distribuzione.
Dovrebbero prevedersi delle situazione di depenalizzazione, di remissione tacita della querela, di ampliamento dell’oblazione. Un ruolo deflattivo potrebbe essere rappresentato dall’ampliamento delle situazioni definibili con il patteggiamento.
Appare difficile, dopo la riforma della l. n. 33 del 2019, rivedere il rito abbreviato, anche se in una logica di “effettività” della pena, potrebbero essere riconsiderate le percentuali della premialità. Recependo le indicazioni della prassi sarà possibile riconsiderare – formalizzandole – alcune modalità di svolgimento dell’appello delle sentenze emesse dal giudice monocratico a seguito di citazione diretta, nel cui contesto si dovrà verificare l’inserimento del citato “filtro” onde evitare un sovraccarico dibattimentale.
Un nodo non agevola da sciogliere dovrebbe riguardare il “timing” delle indagini preliminari, da collocare nel più ampio contesto dei poteri di controllo da parte del g.i.p. sulle attività del pubblico ministero incidenti su diritti costituzionalmente protetti, le c.d. finestre di giurisdizione.
Il rafforzamento del ruolo del gip/gup, soprattutto per evitare la “pigrizia” nelle decisioni da emettere – come detto a seguito dell’udienza preliminare - dovrebbe richiedere un rafforzamento del loro organico.
Non possono escludersi interventi in punto di notificazioni a seguito della nomina del difensore di fiducia, mentre potrebbero trovare accoglienza nello schema di delega alcuni aggiustamenti del giudizio d’appello: ampliamento delle situazioni definibili col rito camerale partecipato e non partecipato, anche a richiesta della difesa e il superamento delle preclusioni al concordato sui motivi e sulla pena.
Le considerazioni svolte – nei limiti in cui consentono di cogliere il senso e i termini della riforma in gestazione – permettono di chiarire che si tratterà di un ennesimo “passaggio” nella lunga fase di transizione che da 30 anni, cioè dall’introduzione del codice Vassalli, interessa il processo penale, superata l’illusione di introdurre nel nostro Paese un sistema di matrice accusatoria.
L’obiettivo minimo è almeno quello di non alterare l’equilibrio tra indagini preliminari e dibattimento evitando i ritorni al passato di un sistema inquisitorio, ancorché garantito.